Cos'è

La dichiarazione di nascita consiste nella stesura in duplice copia di un atto a cura dell'Ufficiale di Stato Civile, che viene inserito nel registro delle nascite e assume rilevanza giuridica.

La dichiarazione può essere fatta indistintamente da uno dei genitori coniugati, da entrambi i genitori, se non coniugati, da un procuratore speciale, dall'ostetrica o da un'altra persona che ha assistito al parto, nel rispetto dell'eventuale volonta della madre di non essere nominata.

Modalita di richiesta

Chi effettua la dichiarazione deve presentare un documento di riconoscimento in corso di validità e l'attestazione di nascita rilasciata dal personale sanitario che ha assistito al parto. Nel caso in cui la puerpera non sia stata assistita, deve produrre una dichiarazione sostitutiva di avvenuta nascita.

Attribuzione del nome e del cofnome al neonato

Il nome deve corrispondere al sesso e può essere composto da più elementi onomastici anche separati, per un massimo di tre.

  • Per i nati dopo il 1° gennaio 2013, nel caso in cui siano imposti due o più nomi separati da virgola, negli estratti/certificati ed in ogni altro documento sarà riportato solo il primo di questi o, comunque solo i prenomi che precedono la virgola.
  • Per i nati precedentemente, i prenomi composti da più elementi sono integralmente riportati nei documenti e atti ufficiali e nelle certificazioni, senza possibilità di abbreviazione.
  • E' vietata l'attribuzione del nome del padre, del fratello o della sorella se viventi, un cognome come nome o nomi ridicoli o vergognosi.
  • Il figlio assume il cognome del padre o, del genitore che per primo lo ha riconosciuto.
  • I nomi stranieri devono essere espressi con le lettere dell'alfabeto italiano esteso a J, K, X, Y e W e - ove possibile - anche con i segni diacritici propri dell'alfabeto della lingua di origine.
  • Nell'attribuzione del cognome, ai figli nati in Italia di cittadini stranieri, deve osservarsi la normativa del paese di appartenenza; il middle nome previsto dalla normativa filippina viene omesso.

Tempistiche

La dichiarazione di nascita può essere resa:

  • entro 3 giorni dal parto, alla Direzione Sanitaria dellOspedale in cui avvenuta la nascita;
  • entro 10 giorni dal parto, all'Ufficio di Stato Civile del Comune dove avvenuta la nascita o all'Ufficio di Stato Civile del Comune di residenza dei genitori o della madre, se residenti in Comuni diversi.

Qualora la dichiarazione sia resa dopo questo termine, l' Ufficiale di Stato Civile deve segnalare al Procuratore della Repubblica la formazione tardiva dell'atto e le motivazioni del ritardo devono essere indicate nell'atto stesso.

Normativa di riferimento

  • dPR 3 Novembre 2000, n. 396 Regolamento per la revisione e la semplificazione dellordinamento dello stato civile, a norma dellarticolo 2, comma 12, della legge 15 maggio 1997, n. 127.

UBICAZIONE
Via Martiri della Libertà, 14
Municipio – PIANO TERRA

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Ultimo aggiornamento: 20 Agosto 2016, 10:15

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